Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 62/2017, per l'ammissione all'esame di Stato in sede di scrutinio finale al termine dell'ultimo anno di corso, sono necessari i seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali deroghe motivate (cfr. sotto);
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'IN- VALSI (a partire dall'a.s. 2019/2020);
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (a partire dall'a.s. 2019/2020);
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.


Criteri per il passaggio dal sistema IeFP al sistema IP
La commissione passaggi IeFP – IP, per stabilire l’idoneità alla classe quarta o quinta IP, valuta, il curriculum e il percorso dei candidati attraverso i seguenti documenti:
• Il Portfolio delle Competenze, espresse in livelli raggiunti, acquisite nel periodo per ciascun anno formativo del percorso di Diploma Professionale Regionale
• Le schede di valutazioni delle competenze riportate per ciascun anno formativo, espresse in livelli raggiunti e valutazioni numeriche in decimi 
• Il credito di ammissione all’esame di diploma IeFP
• L' idoneità, con la relativa votazione in centesimi, assegnata dalla Commissione d’Esame IeFP
• le valutazioni in decimi e i giudizi rilasciati dalla Commissione Esami integrativi, i cui membri delle discipline coinvolte, sono stati incaricati come consulenti.